E’ stata differita dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 (art. 4-ter comma 1, lettera a) l'applicabilità della disciplina transitoria - posta dalla legge di bilancio 2019, all'art. 1, comma 548-bis - che consente agli enti ed aziende del SSN, nonché alle strutture sanitarie private, accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione utilmente collocati in separate specifiche graduatorie concorsuali.
Più in particolare si prevede, in primo luogo, che i medici, i veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica a cui siano regolarmente iscritti, possano partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario concernenti la specifica disciplina oggetto del corso; tali soggetti, se risultati idonei, sono collocati in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medesimi è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei soggetti già specialisti alla data di scadenza del bando. In secondo luogo, la disciplina in oggetto consente, a determinate condizioni e in via transitoria, fino al termine ora differito al 31 dicembre 2025, l'assunzione, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e con orario a tempo parziale, da parte degli enti ed aziende del SSN, dei professionisti in formazione specialistica utilmente collocati nelle suddette graduatorie separate, con successivo inquadramento, a decorrere dalla data del conseguimento del titolo di formazione specialistica, a tempo indeterminato nell’ambito dei ruoli della dirigenza del SSN.
E’ stata inoltre prolungata al 31 dicembre 2025 (art. 4-ter comma 1, lettera b) l'applicabilità della disciplina, a carattere derogatorio, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie di cui all'articolo 6-bis del D.L. 105/2021 convertito in L. 126/2021, in base alla quale è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie (e tra esse quella di farmacista) e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”- cfr. circolare federale n. 12215 del 6.5.2020). Tale articolo prevede la presentazione (a Regioni e Province autonome) dell’istanza da parte degli interessati corredata del certificato di iscrizione all’Albo professionale del Paese di provenienza e la possibilità per le Regioni e Province autonome di procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti.
La medesima disposizione inserisce, inoltre, nel citato art. 6-bis del D.L. 105/2021, l’obbligo per i professionisti in questione di comunicare all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione interessata e il nominativo della struttura sanitaria a contratto col SSN presso cui prestano la propria attività, nonché ogni successiva variazione. E’ previsto inoltre che la mancata ottemperanza a tali obblighi determini la sospensione del riconoscimento, fino a comunicazione di avvenuto adempimento