Comunicato congiunto MIMIT-AgID:
Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD
Si informa che, il 29 luglio u.s., il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l'Agenzia per l'Italia Digitale hanno diramato un comunicato congiunto che introduce un’importante novità sul domicilio digitale dei professionisti .
Nel rinviare alla circolare ministeriale per ogni utile approfondimento, si osserva quanto segue.
Il comunicato esplicita che, in ottemperanza a quanto statuito dall’art. 6-quater, comma 2, del CAD, il domicilio digitale (PEC) dei professionisti registrati nell’INI-PEC (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti),
comunicato ex lege dall’Ordine professionale ed utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate all’attività professionale, verrà automaticamente riversato nel Registro INAD (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese) che, invece, reca l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali.
Per i professionisti, si rimarca, tale processo avverrà direttamente e non richiederà alcuna specifica azione.
Questa disposizione mira a semplificare ulteriormente la gestione del domicilio digitale per i professionisti, garantendo una maggiore coerenza e accessibilità delle informazioni. In pratica, ciò significa che il domicilio digitale del professionista sarà disponibile non solo nel registro dedicato alle imprese e ai professionisti, ma anche nel registro più ampio che include le persone fisiche e altri enti, facilitando le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione e gli altri soggetti.
È interesse del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Agenzia per l’Italia Digitale portare all’attenzione di tutti i professionisti iscritti in INI-PEC, in particolare, quanto riportato di seguito:
• a norma dell’art. 6-quater, comma 2, del CAD, il domicilio digitale del professionista registrato in INI-PEC è automaticamente trasferito anche nel registro INAD. Si specifica che il primo riversamento in INAD è stato disposto al momento della sua entrata in esercizio e che, successivamente, esso interviene con cadenza quotidiana con riferimento alle nuove iscrizioni nell’INI-PEC;
• ai sensi delle Linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, il domicilio digitale e il nominativo del relativo titolare restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per trenta giorni all’interno dell’INAD, ove è consultabile l’informativa sul trattamento dei dati personali;
• in tale lasso temporale, il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD;
• decorso il termine di trenta giorni, l’Agenzia per l’Italia Digitale provvede alla pubblicazione del domicilio digitale e dei dati ad esso correlati nell’indice INAD (si vedano, sul punto, le apposite Linee guida adottate dall’Agenzia);
• il domicilio digitale così pubblicato su INAD è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata e personale del titolare del domicilio, inteso quindi quale persona fisica e non come professionista iscritto in albi, elenchi o registri professionali;
• successivamente alla pubblicazione, il titolare del domicilio ha facoltà, nei modi indicati nelle più volte richiamate Linee guida, di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sull’indice INAD.