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ISCRIZIONI/CANCELLAZIONI- RIUNIONE DI CONSIGLIO IN DATA 14/09/2026

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, si rappresenta quanto segue.

Il comma 2 dell’articolo 10 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 stabilisce che “Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo (ndr. strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189”. Ai sensi dell’art. 5 del citato DPR 137/2012, “il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso”.

Pertanto, ai sensi delle citate disposizioni, il farmacista, in qualità di esercente la professione sanitaria, che svolga la propria attività professionale come lavoratore autonomo ovvero al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private (ad esempio, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2006, nell’industria, ecc..), è tenuto a stipulare una polizza assicurativa tanto per i danni cagionati con colpa lieve, quanto per quelli cagionati con colpa grave. Si suggerisce, in ogni caso, ai farmacisti operanti in contesti lavorativi diversi dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di verificare, con il proprio datore di lavoro, le eventuali condizioni previste nello specifico contratto individuale di lavoro in materia di copertura dell’obbligo assicurativo.

In conclusione, si richiama l’attenzione sul differente regime di trattamento disposto dalla richiamata L. 24/2017 in materia di obbligo assicurativo per la responsabilità civile a seconda che il farmacista presti la sua attività professionale presso le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di cui al comma 1 dell’articolo 10 della predetta legge oppure in strutture diverse da quest’ultime ovvero come lavoratore autonomo: 1) nel primo caso, infatti, come già ricordato nella sopra richiamata circolare federale n. 15329 del 2 maggio 2025, sul farmacista grava l’obbligo di provvedere a stipulare una polizza assicurativa solo per i danni cagionati con colpa grave, mentre graverà sulla farmacia l’obbligo della copertura assicurativa per colpa lieve (ferma restando la facoltà della struttura di provvedere direttamente anche alla copertura per colpa grave); 2) nel secondo caso, la legge pone direttamente in capo al professionista l’obbligo assicurativo sia per colpa lieve che per colpa grave, fatte salve – nel caso dei rapporti di lavoro subordinati – diverse pattuizioni individuali concordate tra datore di lavoro e lavoratore. Si informa, inoltre, che la Federazione sta effettuando apposite procedure per la stipula di convenzioni collettive per l’assicurazione della responsabilità professionale dei farmacisti e avrà cura di fornire a breve aggiornamenti in merito. Da ultimo, come più vote ricordato (cfr. tra tutte circolare federale n. 15329 del 2 maggio 2025), si evidenzia nuovamente che, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 e, quindi, dal 2026, le polizze assicurative per responsabilità professionale non saranno efficaci per i farmacisti che non abbiano assolto almeno il 70 (settanta) per cento dell'obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina (cfr. circolare federale 14162 del 2.1.2023).

Al fine di consentire agli iscritti di adempiere all’obbligo ECM, la Federazione in qualità di provider nel presente triennio ha messo a disposizione un’ampia offerta formativa (cfr. circolare federale n. 15241 del 28.02.2025), completamente gratuita e realizzata in collaborazione la Fondazione Francesco Cannavò, fruibile sulla piattaforma federale WWW.FADFOFI.COM: si ricorda che, tuttora, sono online 13 corsi per un totale di circa 85 crediti. Inoltre, si evidenzia che per completare l’obbligo ECM, oltre ai suddetti corsi accreditati dalla FOFI, si possono acquisire crediti per formazione individuale, in particolare, attraverso l’istituto dell’Autoformazione per un limite massimo pari al 20% dell’obbligo formativo triennale individuale secondo le modalità indicate in un recente focus di approfondimento (cfr. circolare federale n. 15320 del 22.04.2025). In considerazione della rilevanza e dell’incidenza della questione sul corretto adempimento dell’attività professionale, si chiede a tutti i Presidenti degli Ordini territoriali di dare la massima diffusione della presente circolare presso gli iscritti, anche con riferimento alla necessità di assolvimento dell’obbligo formativo.